Ogni atto di manutenzione è innanzitutto un intervento edilizio su una costruzione già esistente. I vari tipi di intervento sono regolamentati in particolare dall’articolo 3 del Testo Unico Edilizia, a cui rimandiamo per le definizioni che seguiranno. Benché, infatti, si parli di manutenzione condominiale, idraulica o di altro tipo, il Testo Unico opera una fondamentale distinzione tra quella ordinaria e quella straordinaria.
La manutenzione ordinaria include di fatto “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Tipici lavori di manutenzione ordinaria negli immobili riguardano ad esempio la caldaia, il tetto, la loro facciata o anche i balconi.
Con i lavori di manutenzione straordinaria a una casa o a un condominio si allarga invece il raggio d’azione degli interventi.
Il Testo Unico Edilizia fa rientrare all’interno dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico, sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Ricordiamo, a questo proposito, che lo Stato prevede delle agevolazioni sotto forma di detrazione per le spese sostenute. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate troverai tutte le informazioni del caso.
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